Art. 6.
(Competenza per materia).

      1. In materia penale, il giudice di pace è competente:

          a) per i delitti consumati o tentati previsti dagli articoli 581, 582, limitatamente alla fattispecie di cui al secondo comma perseguibile a querela di parte, 590, limitatamente alle fattispecie perseguibili a querela di parte e ad esclusione delle fattispecie connesse alla colpa professionale e dei fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale quando, nei casi anzidetti, derivi una malattia di durata superiore a venti giorni, 593, primo e secondo comma, 594, 595, primo e secondo comma, 612, primo comma, 626, 627, 631, salvo che ricorra l'ipotesi di cui all'articolo 639-bis, 632, salvo che ricorra l'ipotesi di cui all'articolo 639-bis, 633, primo comma, salvo che ricorra l'ipotesi di cui all'articolo 639-bis, 635, primo comma, 636, salvo che ricorra l'ipotesi di cui all'articolo 639-bis, 637, 638, primo comma, 639 e 647 del codice penale;

          b) per le contravvenzioni previste dagli articoli 689, 690, 691, 726 e 731 del codice penale.

      2. Il giudice di pace è altresì competente per i delitti, consumati o tentati, e per le contravvenzioni previsti dalle seguenti disposizioni:

          a) articoli 25 e 62, terzo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,

 

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di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni;

          b) articoli 1095, 1096 e 1119 del codice della navigazione;

          c) articolo 3 del testo organico delle norme sulla disciplina dei rifugi alpini, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1957, n. 918, e successive modificazioni;

          d) articoli 102 e 106 del testo unico delle leggi recenti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni;

          e) articolo 92 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni;

          f) articolo 15, secondo comma, della legge 28 novembre 1965, n. 1329, e successive modificazioni;

          g) articolo 3 della legge 8 novembre 1991, n. 362;

          h) articolo 51 della legge 25 maggio 1970, n. 352;

          i) articoli 3, terzo e quarto comma, 46, quarto comma, e 65, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753;

          l) articoli 18 e 20 della legge 2 agosto 1982, n. 528;

          m) articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311;

          n) articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 313, e successive modificazioni;

          o) articoli 186, commi 2 e 6, 187, commi 4 e 5, e 189, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

 

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          p) articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 507, e successive modificazioni;

          q) articolo 15, comma 3, della legge 3 febbraio 2003, n. 14;

          r) articolo 26, comma 10, del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;

          s) articolo 22, comma 3, della legge 21 ottobre 2005, n. 219.

      3. La competenza per i reati di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo è tuttavia del tribunale se ricorre una o più delle circostanze previste dagli articoli 1 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, e successive modificazioni, 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni, e 3 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205.
      4. Rimane ferma la competenza del tribunale per i minorenni.